Diritto tributario

Contenzioso tributario

Dall’accertamento alla difesa nel giudizio tributario.

Una controversia tributaria non comincia necessariamente con il ricorso.

Spesso la sua impostazione dipende da ciò che è avvenuto prima: operazioni compiute negli anni precedenti, documenti prodotti o non disponibili, verifiche fiscali, interlocuzioni con l’Amministrazione e motivazioni contenute nell’atto impositivo.

Per questo il contenzioso tributario richiede, prima ancora della scrittura del ricorso, una ricostruzione completa della vicenda. Il ricorso è l’atto con cui si presenta al Giudice quella ricostruzione; la sua forza dipende da quanto è stato compreso prima di scriverlo.

Quando si apre il contenzioso tributario

Il contenzioso nasce quando il contribuente ritiene illegittimo un atto dell’Amministrazione finanziaria e decide di impugnarlo.

Gli atti più frequenti sono l’avviso di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta, le cartelle di pagamento e gli altri atti della riscossione, i provvedimenti di diniego di rimborso, gli atti di irrogazione delle sanzioni.

Ogni atto ha regole proprie: termini per impugnare, vizi che possono esserne fatti valere, effetti della sua mancata impugnazione. Il primo passaggio è quindi stabilire con precisione che cosa è stato notificato, quando, e quali questioni possono ancora essere sollevate. In molti casi il contenzioso non è l’unica strada.

Prima del ricorso, o in alternativa, possono essere valutati gli strumenti di definizione con l’Amministrazione. Quando la vicenda è ancora nella fase dell’accertamento, l’analisi segue il percorso descritto nella pagina dedicata.

Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Con la riforma del 2022 le commissioni tributarie hanno assunto il nome di Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

Molti continuano a parlare di ricorso alla commissione tributaria: la sostanza del giudizio è la stessa, ma il processo tributario è stato oggetto negli ultimi anni di riforme significative, che riguardano la prova, le notifiche, le udienze e la figura stessa del giudice.

Il ricorso tributario deve essere proposto entro termini perentori dalla notifica dell’atto. Una volta scaduti, l’atto diventa definitivo e le ragioni del contribuente, per quanto fondate, non possono più essere fatte valere in giudizio. Per questo la tempestività dell’esame è il primo dovere dell’assistenza.

Il contenuto del ricorso fissa il perimetro della controversia: i motivi non proposti in primo grado, salvo eccezioni, non possono essere introdotti successivamente.

Ogni argomento deve quindi essere individuato, verificato e documentato fin dall’inizio.

Come viene impostata la difesa

L’assistenza nel contenzioso tributario segue un percorso unitario, seguito personalmente dall’avvocato.

Lettura dell’atto impositivo, verifica della notifica, della motivazione, dei presupposti e dei termini di decadenza dell’Amministrazione.

Raccolta e ordinamento della documentazione, costruzione di una cronologia delle operazioni e degli atti, confronto fra i fatti accertati dall’Amministrazione e quelli documentati dal contribuente.

Vizi formali e procedimentali, questioni di merito, profili di diritto dell’Unione europea, giurisprudenza nazionale ed europea applicabile.

Prima del ricorso, un parere scritto illustra le questioni emerse e consente al cliente di decidere se e come procedere.

Ricorso, memorie, eventuali istanze cautelari di sospensione dell’atto, discussione in udienza.

Avvocato Paolo Massa

Appello e gradi successivi

Il giudizio di primo grado non è sempre l’ultimo.

La sentenza può essere impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, per i soli motivi di legittimità, davanti alla Corte di Cassazione.

Un lavoro impostato con cura fin dal primo grado è già la base dell’eventuale appello: la ricostruzione dei fatti, la documentazione e le questioni giuridiche sono state individuate e scritte, e possono essere riprese e sviluppate anche quando l’esito intermedio non è quello atteso.

Lo Studio assiste anche in giudizi già avviati da altri professionisti, quando occorre proporre o resistere a un appello, previo esame completo degli atti dei gradi precedenti.

Contenzioso tributario e diritto dell’Unione europea

Molte imposte, a partire dall’IVA e dai dazi, sono disciplinate o fortemente condizionate dal diritto dell’Unione europea.

In queste controversie la norma nazionale va letta alla luce delle direttive, dei regolamenti e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il diritto dell’Unione può offrire argomenti che la sola normativa interna non consente: principi di proporzionalità, neutralità dell’imposta, tutela del legittimo affidamento, diritto di difesa nel procedimento.

Particolare attenzione è riservata alle controversie nelle quali questi profili sono decisivi.

Ambiti di intervento

Accertamenti relativi alle imposte dirette e indirette; atti di recupero e di riscossione; questioni IVA; procedimenti e atti dell’Amministrazione finanziaria; contenzioso davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; ricorsi per Cassazione; questioni di diritto dell’Unione europea rilevanti nel giudizio tributario.

Il margine di incertezza

Il processo tributario, come ogni processo, conserva una parte di alea. L’assistenza non promette un esito: garantisce che ogni profilo rilevante sia stato esaminato e che la ricostruzione presentata al Giudice sia fondata sui fatti, sui documenti e sulle norme applicabili.

Quando una controversia coinvolge anche la posizione personale di chi ha amministrato la società, i due piani vanno distinti e ricostruiti separatamente.