Diritto tributario

Accertamenti tributari e fase precontenziosa

Non tutte le questioni devono necessariamente arrivare davanti a un Giudice.

Quando è in corso una verifica fiscale, oppure viene notificato un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o di un altro ente impositore, è importante comprendere innanzitutto che cosa viene contestato, su quali fatti si fonda la contestazione e quali documenti possono assumere rilievo.

È in questa fase che si decide gran parte della controversia.

Le scelte compiute durante l’accertamento tributario, le risposte date, i documenti prodotti, le osservazioni presentate o omesse, condizionano ciò che potrà essere sostenuto in un eventuale giudizio.

La verifica fiscale

La verifica fiscale è il controllo svolto dall’Amministrazione finanziaria presso il contribuente o sulla base della documentazione richiesta. Si conclude di norma con un processo verbale di constatazione, che riassume i fatti rilevati e le violazioni ipotizzate.

Il processo verbale non è ancora un atto impositivo, ma ne anticipa il contenuto.

Il contribuente ha la possibilità di presentare osservazioni e richieste: è il primo momento in cui la vicenda può essere ricostruita in modo diverso da quello ipotizzato dai verificatori.

In questa fase lo Studio esamina la posizione del contribuente, ricostruisce la sequenza degli atti e delle operazioni e valuta quali elementi debbano essere portati all’attenzione dell’Amministrazione.

Il contraddittorio con l’Amministrazione

Prima dell’emissione di un atto impositivo, il contribuente ha di regola diritto a un contraddittorio con l’Amministrazione, che si attiva con la comunicazione di uno schema di atto e la possibilità di presentare osservazioni entro un termine stabilito.

Il contraddittorio è un’occasione da non sottovalutare.

Osservazioni ben costruite possono indurre l’Amministrazione a rivedere la propria posizione; in ogni caso, ciò che viene dedotto e documentato in questa fase entra nella vicenda e potrà essere valorizzato davanti al Giudice.

L’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Amministrazione determina le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi che ritiene dovuti.

Per i principali tributi è un avviso di accertamento esecutivo: decorsi i termini per il pagamento, consente di procedere alla riscossione senza la notifica di una successiva cartella.

Ricevuto l’avviso, i tempi sono stretti. Occorre verificare la tempestività dell’atto rispetto ai termini di decadenza dell’Amministrazione, la motivazione, la correttezza della ricostruzione dei fatti e del metodo di accertamento utilizzato, la quantificazione delle imposte e delle sanzioni.

Su questa base si valutano le possibili strade: la definizione con l’Amministrazione, la richiesta di riesame in autotutela, il ricorso.

Avvocato Paolo Massa

I termini dell’accertamento

L’Amministrazione non può accertare senza limiti di tempo.

Per le imposte sui redditi e per l’IVA, l’avviso di accertamento deve essere notificato, di regola, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o entro il settimo in caso di dichiarazione omessa. Altri tributi seguono regole proprie, e norme particolari possono sospendere o prorogare i termini.

La verifica della tempestività dell’atto è il primo controllo da compiere: un avviso notificato oltre il termine di decadenza è illegittimo, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa.

È una verifica che richiede di ricostruire con precisione le date delle dichiarazioni, degli atti intermedi e delle notifiche.

L’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è lo strumento con cui contribuente e Amministrazione possono definire in contraddittorio la pretesa, con una riduzione delle sanzioni.

Può essere attivato prima dell’emissione dell’atto o  dopo la notifica dell’avviso, e in quest’ultimo caso sospende per un periodo i termini per il ricorso.

L’adesione non è sempre la scelta migliore, né sempre la peggiore. Conviene quando la ricostruzione dell’Amministrazione è almeno in parte fondata e la definizione consente un risultato ragionevole; è meno utile quando l’atto presenta vizi rilevanti che è preferibile far valere davanti al Giudice.

La valutazione richiede di aver già ricostruito la vicenda e di conoscere i punti di forza e di debolezza di entrambe le posizioni.

Per questo, accanto all’adesione, sono valutati gli altri strumenti deflattivi del contenzioso tributario previsti dall’ordinamento, quando ricorrono i presupposti.

Come viene seguita la fase precontenziosa

Processo verbale, schema d’atto, avviso di accertamento: che cosa viene contestato, su quali presupposti, con quale motivazione.

Cronologia delle operazioni, documenti disponibili e mancanti, coerenza fra contabilità, dichiarazioni e fatti accertati.

Termini di decadenza dell’Amministrazione, termini per le osservazioni, per l’adesione e per il ricorso.

Osservazioni, adesione, autotutela, ricorso: un parere scritto illustra le possibilità e le loro conseguenze.

Accertamenti tributari e responsabilità personale

Un accertamento rivolto alla società può avere riflessi su chi l’ha amministrata, sia sul piano tributario sia, nei casi più gravi, su quello penale.

Quando questi profili emergono, la posizione della persona va distinta da quella della società fin dalla fase dell’accertamento.

L’obiettivo non è anticipare una difesa standardizzata, ma comprendere il problema quando la vicenda è ancora nella fase amministrativa e verificare quali questioni debbano essere affrontate immediatamente e quali possano assumere rilievo in un successivo contenzioso.